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[1]Chi ottenga una rivendita in forza dei precedenti articoli 34 e 35 dovra' pagare durante la concessione i canoni stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5.
[2]Ove il reddito annuale delle rivendite di cui l'art. 35 superasse le L. 2000, il canone complessivo verra' aumentato di una quota percentuale fissa da determinarsi dall'Amministrazione sulla media degli aumenti conseguiti nelle aste pubbliche tenute in tutto il Regno nell'esercizio finanziario precedente, escludendo dagli elementi di calcolo gli aumenti superiori al 25 per cento.
[3]Tale quota percentuale di aumento sara' applicata dalla decorrenza del nuovo contratto, oppure dal primo giorno dell'anno finanziario successivo, secondo che il reddito della rivendita abbia superato le L. 2000 prima o dopo la rinnovazione dell'appalto. In ogni caso la quota percentuale rimarra' fissa fino alla scadenza del novennio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1687
4Il Decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1687 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Durante la guerra e fino a nuove disposizioni da emanarsi dal ministro delle finanze dopo la conclusione della pace, la quota percentuale fissa di aumento al canone legale, dovuta ai sensi dell'art. 36 della legge 12 luglio 1908, n. 441, dagli appaltatori e dai reggenti provvisori delle rivendite di generi di privativa, il reddito delle quali abbia superato L. 2000 nell'esercizio finanziario 1917-918, o venisse a superarlo negli esercizi finanziari successivi, continuera' ad applicarsi nella misura stabilita dall'Amministrazione, sulla media degli aumenti conseguiti nelle aste tenute per l'appalto delle rivendite nell'esercizio finanziario 1916-917".
Testo in vigore dal 7 dicembre 1918 al 1 gennaio 1923
