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[1]Chi ottenga una rivendita in forza dei precedenti articoli 34 e 35 dovra' pagare durante la concessione i canoni stabiliti dagli articoli 3, 4 e 5.
[2]Ove il reddito annuale delle rivendite di cui l'art. 35 superasse le L. 2000, il canone complessivo verra' aumentato di una quota percentuale fissa da determinarsi dall'Amministrazione sulla media degli aumenti conseguiti nelle aste pubbliche tenute in tutto il Regno nell'esercizio finanziario precedente, escludendo dagli elementi di calcolo gli aumenti superiori al 25 per cento.
[3]Tale quota percentuale di aumento sara' applicata dalla decorrenza del nuovo contratto, oppure dal primo giorno dell'anno finanziario successivo, secondo che il reddito della rivendita abbia superato le L. 2000 prima o dopo la rinnovazione dell'appalto. In ogni caso la quota percentuale rimarra' fissa fino alla scadenza del novennio.
[4]La medesima disposizione sara', applicata anche ai contratti stipulati a sensi dell'art. 21 della legge 22 luglio 1906, n. 534, calcolando la percentuale in base agli aumenti conseguiti nell'esercizio 1906-907 per quegli stipulati fino al 30 giugno 1907.
Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 7 dicembre 1918
