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[1]Ogni rivendita, che nell'esercizio finanziario precedente abbia, avuto un reddito superiore a L. 200, e' soggetta, in ciascun anno ad un canone corrispondente al reddito stesso, calcolato secondo la scala graduale seguente:
[2]sulla parte di reddito da oltre L. 200 fino a L. 400, il 10 per cento;
[3]sulla parte di reddito da oltre L. 400 fino a L. 600, il 30 per cento;
[4]sulla parte di reddito superiore alle L. 600, il 35 per cento.
Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 gennaio 1923
