Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.
Abrogato dal 1 gennaio 1923
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Articolo abrogato dal regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.
Abrogato dal 1 gennaio 1923
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3 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 gennaio 1923. 190 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: I titolari delle rivendite, siano essi appaltatori o concessionari, hanno l'obbligo di gestirle personalmente.
tolto: Tale obbligo e' assoluto:
tolto: 1° per i concessionari che ottennero la nomina per effetto degli articoli della legge 3 febbraio 1901, n. 50, ed 8 di quella del 22 luglio 1906, n. 531, e l'ottengano a termini dell'art. 7 della presente legge;
tolto: 2° per gli appaltatori, qualunque sia l'epoca in cui stipularono il contratto.
tolto: Ai detti concessionari ed appaltatori puo' soltanto essere accordato di farsi sostituire temporaneamente da persona di loro fiducia nei casi di comprovata malattia o di breve assenza dal Comune in cui sono situate le rivendite.
tolto: Gli altri concessionari possono essere autorizzati a farsi rappresentare permanentemente da un idoneo commesso; in caso di malattia da comprovarsi con visita medico-fiscale-collegiale; per eta' non inferiore ai 65 anni e per invalidita' se ottennero la rivendita a causa di infermita' proveniente da servizi prestati.
tolto: Hanno sempre diritto alla rappresentanza le donne, gli orfani e coloro che siano chiamati a prestar servizio militare obbligatorio limitatamente al tempo in cui si trovino sotto le armi.
tolto: L'esonero dall'obbligo della gestione personale e' concesso dagli intendenti di finanza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 DICEMBRE 1922, N. 1650
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-07-12;441~art25 · fonte del testo
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