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[1]I titolari delle rivendite, siano essi appaltatori o concessionari, hanno l'obbligo di gestirle personalmente.

[2]Tale obbligo e' assoluto:

[3]1° per i concessionari che ottennero la nomina per effetto degli articoli della legge 3 febbraio 1901, n. 50, ed 8 di quella del 22 luglio 1906, n. 531, e l'ottengano a termini dell'art. 7 della presente legge;

[4]2° per gli appaltatori, qualunque sia l'epoca in cui stipularono il contratto.

[5]Ai detti concessionari ed appaltatori puo' soltanto essere accordato di farsi sostituire temporaneamente da persona di loro fiducia nei casi di comprovata malattia o di breve assenza dal Comune in cui sono situate le rivendite.

[6]Gli altri concessionari possono essere autorizzati a farsi rappresentare permanentemente da un idoneo commesso; in caso di malattia da comprovarsi con visita medico-fiscale-collegiale; per eta' non inferiore ai 65 anni e per invalidita' se ottennero la rivendita a causa di infermita' proveniente da servizi prestati.

[7]Hanno sempre diritto alla rappresentanza le donne, gli orfani e coloro che siano chiamati a prestar servizio militare obbligatorio limitatamente al tempo in cui si trovino sotto le armi.

[8]L'esonero dall'obbligo della gestione personale e' concesso dagli intendenti di finanza.

Testo in vigore dal 29 luglio 1908 al 1 gennaio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-07-12;441~art25 · fonte del testo

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