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[1]Per la prima attuazione della presente legge il Ministero della guerra e' autorizzato ad apportare varianti alle indennita' eventuali del tempo di pace, in temporanea eccezione all'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito.
[2]Tabella I.
[3]Stipendi, indennita' per servizio speciale per gli ufficiali dell'esercito permanente.
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
[5]Tabella II.
[6]Razioni di foraggio spettanti pei cavalli degli ufficiali dell'esercito permanente.
[7]Parte di provvedimento in formato grafico
[8]Tabella III.
[9]Indennita' cavalli.
[10]Parte di provvedimento in formato grafico
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 6 luglio 1908.
[13]VITTORIO EMANUELE.
[14]CASANA. CARCANO.
[15]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 11 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
