Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1908 al 16 dicembre 2009. 474 parole tolte, 20 parole aggiunte in 36 capoversi.
tolto: Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 81; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 495 e 5 gennaio 1908, n. 7, sono apportate le modificazioni seguenti:
tolto: I.
tolto: L'art. 3 e' sostituito col seguente:
tolto: Art. 3 - Lo stipendio puo' essere ridotto ai tre quinti, alla meta' o puo' essere sospeso.
tolto: E' ridotto ai tre quinti:
tolto: a) agli ufficiali in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per infermita' non provenienti dal servizio;
tolto: b) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermita' non provenienti dal servizio;
tolto: c) agli ufficiali generali ed ai comandanti di corpo in disponibilita'.
tolto: E' ridotto alla meta':
tolto: a) agli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego;
tolto: b) agli ufficiali condannati al confino;
tolto: c) agli ufficiali in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra meta', quando il giudizio non sia seguito da condanna.
tolto: E' sospeso:
tolto: a) agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati;
tolto: b) agli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia;
tolto: c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare;
tolto: d) agli ufficiali che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro posto o se ne assentino.
tolto: II.
tolto: L'art. 4 e' sostituito col seguente:
tolto: Art. 4 - E' stabilita una indennita' per servizio speciale, la quale spetta:
tolto: a) agli ufficiali dei carabinieri Reali;
tolto: b) agli ufficiali subalterni d'artiglieria e del genio che non abbiano diritto a razione foraggio (esclusi gli allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio);
tolto: c) agli ufficiali del corpo sanitario;
tolto: d) agli ufficiali veterinari che siano capi titolari del servizio veterinario nei corpi;
tolto: e) agli ufficiali d'artiglieria e del genio richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria, quando non percepiscano razioni foraggio;
tolto: f) agli ufficiali del corpo sanitario richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria.
tolto: La indennita' per servizio speciale e' sospesa in tutti i casi nei quali lo stipendio e' ridotto o sospeso ed agli ufficiali in aspettativa per infermita' provenienti dal servizio.
tolto: III.
tolto: L'art. 7 e' sostituito col seguente:
tolto: Art. 7 - Hanno diritto all'indennita' cavalli, gli ufficiali cui sono assegnate razioni foraggio, secondo le norme stabilite nella tabella relativa, e che hanno cavallo di servizio (da sella) di loro proprieta'.
tolto: IV.
tolto: La tabella I annessa al citato testo unico e' sostituita con la tabella I annessa alla presente legge.
tolto: V.
tolto: La tabella II annessa al citato testo unico, e' sostituita con la tabella II annessa alla presente legge.
tolto: VI.
tolto: La tabella III annessa al citato testo unico, e' sostituita con la tabella III annessa alla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1908-07-06;362~art1 · fonte del testo
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