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La disposizione relativa ai sottotenenti dei carabinieri Reali, di cui alla nota 1 della tabella I annessa alla presente legge, ha effetto retroattivo per il periodo di tempo trascorso tra il 1° luglio 1907 ed il 1° luglio 1908.
Testo in vigore dal 11 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
