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[1]E' conservata l'attuale indennita' d'arma ai sottotenenti d'artiglieria e genio, che all'entrata in vigore della presente legge trovansi in qualita' di allievi alla scuola di applicazione di artiglieria e genio, fino a che non acquistano diritto a razioni foraggio.
[2]Coloro che alla medesima data si trovano in qualita' di allievi alla scuola militare o all'accademia militare, nominati sottotenenti di artiglieria e genio, percepiranno un'indennita' pari all'attuale indennita' d'arma, sino a che non acquisteranno diritto a razione foraggi o all'indennita' per servizio speciale.
Testo in vigore dal 11 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
