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[1]La dotazione complessiva del Ministero della guerra stabilita con l'art. 1° della legge 14 luglio 1907, n. 496; e' aumentata:
[2]per l'esercizio 1908-909 della somma di L. 7,135,000;
[3]per l'esercizio 1909-910 della somma di L. 9,485,000.
[4]Della somma di L. 7,135,000 per l'esercizio 1908-909 l'aliquota di L. 3,805,000 sara' ripartita fra i capitoli della parte ordinaria, assegni fissi e foraggio, mediante decreto del Ministero del tesoro. L'altra aliquota di L. 3,330,000 sara' ripartita tra i capitoli della parte ordinaria dell'esercizio medesimo 1908-909, nel modo che risulta dal seguente specchio:
[5]Cap. n. 49. - Chiamate di classi dal con- gedo per istruzione: uomini di truppa - Assegni fissi................... L. 1,200,000
[6]Cap. n. 47. - Indennita' per viaggi collet- tivi ed isolati................ » 40,000
[7]Cap. n. 48. - Indennita' per servizi e po- sizioni speciali................ L. 60,000
[8]Cap. n. 53. - Casermaggio per le truppe, retribuzione ai Comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari................. » 750,000
[9]Cap. n. 54. - Spese per esigenze di ser- vizi di mobilitazione; rimborsi per trasferte ed incarichi speciali, e spese varie per istruzione degli ufficiali e della truppa (somme a calcolo): Art. 2, lettera II. - Premi per gare, di tiro e sport militari................. » 30,000
[10]Cap. n. 56. - Materiali e stabilimenti di artiglieria.................... » 250,000
[11]Cap. n. 68-bis. - Sovvenzioni alle masse interne dei corpi (per miglioramenti alla reazione del soldato).............. » 1,000,000
Testo in vigore dal 11 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
