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[1]Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 81; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 495 e 5 gennaio 1908, n. 7, sono apportate le modificazioni seguenti:
[2]I.
[3]L'art. 3 e' sostituito col seguente:
[4]Art. 3 - Lo stipendio puo' essere ridotto ai tre quinti, alla meta' o puo' essere sospeso.
[5]E' ridotto ai tre quinti:
- a)agli ufficiali in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per infermita' non provenienti dal servizio;
- b)agli ufficiali in licenza straordinaria per infermita' non provenienti dal servizio;
- c)agli ufficiali generali ed ai comandanti di corpo in disponibilita'.
[6]E' ridotto alla meta':
- a)agli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego;
- b)agli ufficiali condannati al confino;
- c)agli ufficiali in attesa di giudizio, salvo ad avere l'altra meta', quando il giudizio non sia seguito da condanna.
[7]E' sospeso:
- a)agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati;
- b)agli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia;
- c)agli ufficiali disertori, contumaci, condannati al carcere od alla reclusione militare;
- d)agli ufficiali che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro posto o se ne assentino.
[8]II.
[9]L'art. 4 e' sostituito col seguente:
[10]Art. 4 - E' stabilita una indennita' per servizio speciale, la quale spetta:
- a)agli ufficiali dei carabinieri Reali;
- b)agli ufficiali subalterni d'artiglieria e del genio che non abbiano diritto a razione foraggio (esclusi gli allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio);
- c)agli ufficiali del corpo sanitario;
- d)agli ufficiali veterinari che siano capi titolari del servizio veterinario nei corpi;
- e)agli ufficiali d'artiglieria e del genio richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria, quando non percepiscano razioni foraggio;
- f)agli ufficiali del corpo sanitario richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria.
[11]La indennita' per servizio speciale e' sospesa in tutti i casi nei quali lo stipendio e' ridotto o sospeso ed agli ufficiali in aspettativa per infermita' provenienti dal servizio.
[12]III.
[13]L'art. 7 e' sostituito col seguente:
[14]Art. 7 - Hanno diritto all'indennita' cavalli, gli ufficiali cui sono assegnate razioni foraggio, secondo le norme stabilite nella tabella relativa, e che hanno cavallo di servizio (da sella) di loro proprieta'.
[15]IV.
[16]La tabella I annessa al citato testo unico e' sostituita con la tabella I annessa alla presente legge.
[17]V.
[18]La tabella II annessa al citato testo unico, e' sostituita con la tabella II annessa alla presente legge.
[19]VI.
[20]La tabella III annessa al citato testo unico, e' sostituita con la tabella III annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 11 luglio 1908 al 16 dicembre 2009
