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[1]Col decreto di concessione delle ferrovie pubbliche all'industria privata s'intende implicitamente emessa la dichiarazione che tali opere sono di pubblica utilita', di che e per gli effetti dell'art. 438 Codice civile e delle leggi 25 giugno 1865, N. 2359, 18 dicembre 1879, N. 5188, sulle espropriazioni per pubblica utilita'.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1889.
[4]UMBERTO.
[5]Giolitti. G. Finali.
[6]Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
Testo in vigore dal 10 luglio 1889 al 16 dicembre 2009
