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[1]Il pagamento del convenuto prezzo, qualunque sia l'importo dei singoli versamenti, dovra' farsi nella Tesoreria governativa della provincia di Torino.
[2]La Societa' puo' anticipare una o piu' rate o frazioni di rate del prezzo, purche' non inferiori a lire 50,000.
Testo in vigore dal 8 maggio 1880 al 16 dicembre 2009
