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[1]Una quinta parte del prezzo della proprieta' venduta sara' pagata entro giorni trenta dalla data della pubblicazione della legge che approva la vendita, e il residuo prezzo verra' corrisposto in altre quattro rate annuali con gli interessi scalari sulle residue somme dovute.

[2]Il pagamento delle singole rate e dell'interesse maturato si fara' nel giorno in cui scade la rata, computando l'annualita' dal giorno della pubblicazione della legge.

Testo in vigore dal 8 maggio 1880 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1880-05-02;5425~art6 · fonte del testo

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