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Tale vendita e' fatta a corpo e non a misura e nello stato di diritto e di fatto in cui le cose vendute attualmente si trovano, qualunque esso sia, con tutte le servitu' attive e passive, tanto apparenti come non apparenti, senza che il Demanio sia tenuto ad alcuna garanzia per qualunque siasi titolo, mancanza, deterioramento od errore, eccetto la garanzia pel caso di evizione, riguardo specialmente alla miniera, addossandosi del resto la Societa' tutti indistintamente ed incondizionatamente gli obblighi annessi alla proprieta', possesso ed esercizio della miniera stessa, senza che possa mai sollevare contro il Demanio eccezioni di rilievo od altro qualunque, od affacciare pretese di compensi. Non vi sara' neppure luogo ad azione per lesione, ne' ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione dei beni venduti, nella indicazione della superficie, dei confini, ubicazione e per qualunque differenza sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge, dovendo intendersi come espressamente dichiarato dallo acquirente di ben conoscere le proprieta' acquistate nel loro complesso e valore e in tutte le singole loro parti.
Testo in vigore dal 8 maggio 1880 al 16 dicembre 2009
