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[1]La Societa' dovra' intraprendere entro un anno dalla data di cui all'articolo 6, ed eseguire nel piu' breve termine possibile la galleria di scolo al livello piu' basso possibile a termine dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1879, n. 4895, alla quale esecuzione si dichiara, ove d'uopo, formalmente obbligata colla rinunzia agli indennizzi o compensi che le potessero spettare a termini dell'articolo 75 della legge 20 novembre 1859, n. 3755, in quanto pero' non saranno richieste maggiori e speciali opere nell'interesse di altre miniere.
[2]Tale galleria diretta alla formazione metallifera di Monteponi avra' il suo sbocco ad un livello non superiore a metri 10 su quello del mare, una pendenza non maggiore del mezzo per mille ed una sezione non minore di metri 3 di altezza per 1 70 di larghezza.
[3]La sezione bagnata dovra' essere atta a dare scolo a non meno di un metro cubo d'acqua per minuto secondo.
[4]Il progetto dettagliato di questa galleria dovra', prima dell'esecuzione, riportare l'approvazione del Governo, ed eseguita, dovra' essere dallo stesso collaudata.
Testo in vigore dal 8 maggio 1880 al 16 dicembre 2009
