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Sino al compiuto pagamento del prezzo degli stabili e degli interessi relativi, che decorreranno dal giorno della pubblicazione della legge che approva il presente contratto, il Demanio conservera' l'ipoteca legale e tutte le azioni che la legge attribuisce ai venditori; ed in quanto occorra per cautela dei diritti della Amministrazione e' alla medesima accordata ipoteca in via convenzionale sui beni venduti a garanzia del prezzo e degli interessi del 5 per cento per un quinquennio in ragione scalare.
Testo in vigore dal 8 maggio 1880 al 16 dicembre 2009
