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[1]Il ritardo di oltre giorni 30 allo adempimento degli obblighi di cui e' parola all'articolo 6 della presente Convenzione portera' l'interesse di mora che si pattuisce nella misura del 6 per cento sul prezzo capitale e su tutti gli accessori, comprese le annualita' maturate di interessi. L'interesse di mora decorrera' di pieno diritto dal giorno in cui doveva farsi il pagamento e cosi' senza bisogno di alcun preavviso.
[2]Nel caso che il primo pagamento fosse ritardato oltre i 30 giorni da quello della pubblicazione della legge, o le rate successive oltre i tre mesi dal di' della relativa scadenza, il Demanio potra' procedere, senza bisogno di verun diffidamento giudiziale, all'incanto della miniera, a rischio e spese della Societa' acquisitrice, la quale s'intendera' senz'altro decaduta dai diritti derivanti dalla vendita, perdera' il deposito cauzionale di cui all'articolo 14 e la prima rata del prezzo quando siasene fatto il versamento, e sara' inoltre tenuta al risarcimento dei danni ed a bonificare al Demanio in una sola rata la differenza in meno fra il prezzo dalla stessa Societa' dovuto a quello che si otterra' dall'incanto. Se si ottenesse un prezzo maggiore la differenza in piu' andra' ad esclusivo beneficio del Demanio.
Testo in vigore dal 8 maggio 1880 al 16 dicembre 2009
