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[1]I nominativi e al portatore che rappresentano le rendite, le quali in virtu' della presente Legge devono inscriversi in rendita consolidata italiana, dovranno essere presentati entro il corrente anno 1871 alla Direzione generale del Debito pubblico del Regno.
[2]Il cambio dei titoli, si' nominativi che al portatore, cominciera' dalla promulgazione della presente Legge.
[3]In caso di perdita del titolo che rappresenta l'iscrizione nominativa, si dovra' farne apposita dichiarazione entro lo stesso termine.
[4]Quando poi il titolo per iscrizione nominativa, che dovrebbe commutarsi, non fosse ancora stato emesso, si dovra' entro lo accennato periodo presentare il documento equipollente che da' diritto alla rendita. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 19 aprile 1872, n. 763
1La L. 19 aprile 1872, n. 763 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine stabilito dall'articolo 3 della Legge del 29 giugno 1871, n. 339, per la presentazione dei titoli nominativi ed al portatore gia' inscritti nel Gran Libro del Debito pubblico Romano, per la dichiarazione di smarrimento e per la produzione del documento che da' diritto alla rendita, secondo i casi ivi contemplati, e' prorogato a tutto il mese di maggio del corrente anno 1872".
Testo in vigore dal 7 maggio 1872 al 16 dicembre 2009
