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[1]I nominativi e al portatore che rappresentano le rendite, le quali in virtu' della presente Legge devono inscriversi in rendita consolidata italiana, dovranno essere presentati entro il corrente anno 1871 alla Direzione generale del Debito pubblico del Regno.

[2]Il cambio dei titoli, si' nominativi che al portatore, cominciera' dalla promulgazione della presente Legge.

[3]In caso di perdita del titolo che rappresenta l'iscrizione nominativa, si dovra' farne apposita dichiarazione entro lo stesso termine.

[4]Quando poi il titolo per iscrizione nominativa, che dovrebbe commutarsi, non fosse ancora stato emesso, si dovra' entro lo accennato periodo presentare il documento equipollente che da' diritto alla rendita.

Testo in vigore dal 26 luglio 1871 al 7 maggio 1872

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-06-29;339~art3 · fonte del testo

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