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[1]Col giorno in cui andra' in vigore la presente legge saranno risoluti i contratti di abbuonamento in corso.

[2]Il fabbricante pero' potra' essere ammesso al pagamento mensile dell'imposta, in base al denunziato lavoro ed alla produttivita' giornaliera delle fabbriche calcolata secondo l'articolo 1 e nei modi da determinarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

[3]E' riservata al Governo la facolta', per le piccole fabbriche distillanti frutti e vinacce, di stipulare convenzioni per un periodo piu' lungo, fino al limite di un anno, sempre attenendosi alle norme prescritte dall'antecedente paragrafo.

Testo in vigore dal 19 giugno 1874 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1874-06-03;1952~art5 · fonte del testo

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