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[1]L'esercizio delle fabbriche di prima categoria sara' soggetto alla vigilanza permanente della Finanza.
[2]La quantita' di prodotto sul quale gravera' la tassa sara' determinata da un misuratore meccanico dell'alcool anidro, da applicarsi alla prima distillazione. Sara' dedotto dal primo accertamento il 10 per cento a titolo di abbuono per ulteriori cali e dispersioni.
[3]Nel periodo del primo semestre dall'adozione della presente legge, in cui gli istromenti misuratori non saranno ancora in esercizio, non che durante il tempo delle riparazioni, il prodotto sara' accertato direttamente dagli agenti dell'Amministrazione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 gennaio 1881, n. 1
1La L. 2 gennaio 1881, n. 1 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine fissato dall'articolo 2 della legge del 31 luglio 1879, n. 5038, per l'applicazione degli strumenti misuratori dell'alcool nelle fabbriche di prima categoria, e' prorogato fino a che l'Amministrazione non abbia compiuto gli esperimenti necessari ad assicurare l'azione regolare dei misuratori medesimi; purche' in ogni caso non si ecceda il termine del 31 gennaio 1881".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1881 al 16 dicembre 2009
