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[1]L'esercizio delle fabbriche di prima categoria sara' soggetto alla vigilanza permanente della Finanza.
[2]La quantita' di prodotto sul quale gravera' la tassa sara' determinata da un misuratore meccanico dell'alcool anidro, da applicarsi alla prima distillazione. Sara' dedotto dal primo accertamento il 10 per cento a titolo di abbuono per ulteriori cali e dispersioni.
[3]Nel periodo del primo semestre dall'adozione della presente legge, in cui gli istromenti misuratori non saranno ancora in esercizio, non che durante il tempo delle riparazioni, il prodotto sara' accertato direttamente dagli agenti dell'Amministrazione.
Testo in vigore dal 28 agosto 1879 al 23 gennaio 1881
