Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
((Le spese di esecuzione regolate dalla legge sono a carico dei contribuenti morosi, e sono percette dall'esattore in misura graduale su di ogni debito, giusta una tabella da pubblicare dal Ministro delle Finanze, col regolamento alla presente legge)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1882, n. 674
3La L. 2 aprile 1882, n. 674 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le innovazioni introdotte dalla presente legge andranno in vigore col 1° gennaio 1883, e per l'esercizio del terzo quinquennio che allora comincia".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1883 al 16 dicembre 2009
