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[1]L'Esattore, per le spese degli atti esecutivi regolati da questa Legge, ha diritto a due centesimi per ogni lira del suo credito, quando abbia avuto luogo il pignoramento, o quando il debito venga soddisfatto nell'atto stesso del pignoramento; e a tre altri centesimi per ogni lira del suo credito, se abbia avuto luogo la vendita, od il debito venga soddisfatto nell'atto della medesima.
[2]Nell'esecuzione sugli immobili, i primi due centesimi per ogni lira del credito saranno dovuti quando l'avviso d'asta sia stato inserito ed affisso giusta le prescrizioni dell'articolo 46; ed i tre altri centesimi quando il debito venga soddisfatto prima del deliberamento.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 15 gennaio 1877
