Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

((Quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel comune dell'esattoria per tasse diverse dalla fondiaria, o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del comune della esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita o quello per cui resto' il fondo devoluto, si depositano nella Cassa dei Depositi e Prestiti, e l'esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti la competente autorita' giudiziaria)). 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 aprile 1882, n. 674

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La L. 2 aprile 1882, n. 674 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le innovazioni introdotte dalla presente legge andranno in vigore col 1° gennaio 1883, e per l'esercizio del terzo quinquennio che allora comincia".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1883 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1883

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1871 al 1 gennaio 1883. 13 parole tolte, 22 parole aggiunte.

Quando tolto: l'Esattore aggiunto: l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel tolto: Comune dell'Esattoria aggiunto: comune dell'esattoria per tasse diverse dalla fondiaria, o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del tolto: Comune dell'Esattoria aggiunto: comune della esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita tolto: si deposita aggiunto: o quello per cui resto' il fondo devoluto, si depositano nella Cassa dei tolto: depositi e prestiti, e l'Esattore aggiunto: Depositi e Prestiti, e l'esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti la competente tolto: Autorita' aggiunto: autorita' giudiziaria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 aprile 1882, n. 674

    La L. 2 aprile 1882, n. 674 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le innovazioni introdotte dalla presente legge andranno in vigore col 1° gennaio 1883, e per l'esercizio del terzo quinquennio che allora comincia".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art56 · fonte del testo

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