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((Quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel comune dell'esattoria per tasse diverse dalla fondiaria, o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del comune della esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita o quello per cui resto' il fondo devoluto, si depositano nella Cassa dei Depositi e Prestiti, e l'esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti la competente autorita' giudiziaria)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1882, n. 674
3La L. 2 aprile 1882, n. 674 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le innovazioni introdotte dalla presente legge andranno in vigore col 1° gennaio 1883, e per l'esercizio del terzo quinquennio che allora comincia".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1883 al 16 dicembre 2009
