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[1]Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intiero prezzo e salvi gli effetti dell'articolo 57.

[2]Il deliberatario deve sborsare l'intiero prezzo non piu' tardi di tre giorni dopo il deliberamento. Non effettuandone il pagamento entro tale termine, l'immobile sara' posto a nuovo incanto a spese e rischio di lui.

Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art52 · fonte del testo

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