Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 febbraio 1897 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]((L'esattore non puo' procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale la imposta e' dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza del Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale l'imposta e' dovuta.

[2]All'esecuzione sui beni immobili del debitore, esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta e' dovuta, non si procede se non in caso di insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune, ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'art. 33.

[3]L'esattore per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta e' dovuta, quand'anche la proprieta' od il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 aprile 1882, n. 674

3

La L. 2 aprile 1882, n. 674 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le innovazioni introdotte dalla presente legge andranno in vigore col 1° gennaio 1883, e per l'esercizio del terzo quinquennio che allora comincia".

Testo in vigore dal 12 febbraio 1897 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 febbraio 1897

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1883 al 12 febbraio 1897. 13 parole tolte, 15 parole aggiunte in 3 capoversi.

L'esattore non puo' procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tolto: trovata aggiunto: tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel tolto: comune aggiunto: Comune nel quale la imposta e' dovuta, ed in quello in cui il debitore … residenza del Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del tolto: comune aggiunto: Comune nel quale l'imposta e' dovuta.

All'esecuzione sui beni immobili del debitoreaggiunto: , esistenti fuori del tolto: comune aggiunto: Comune nel quale l'imposta e' dovuta, non si procede se non in caso tolto: d'insufficienza aggiunto: di insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto tolto: comune aggiunto: Comune, ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'art. tolto: 53 aggiunto: 33.

L'esattore per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente ha diritto di procedere sull'immobile tolto: pel quale la impostaaggiunto: , pel quale l'imposta e' dovuta, tolto: quando anche aggiunto: quand'anche la proprieta' od il possesso siano passatiaggiunto: , in qualunque modo, in persona diversa da quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art43 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari