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[1]((L'esattore non puo' procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale la imposta e' dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio, o la principale residenza del Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale l'imposta e' dovuta.
[2]All'esecuzione sui beni immobili del debitore, esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta e' dovuta, non si procede se non in caso di insufficienza dell'esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune, ed il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'art. 33.
[3]L'esattore per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente ha diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta e' dovuta, quand'anche la proprieta' od il possesso siano passati, in qualunque modo, in persona diversa da quella iscritta nel ruolo, tanto prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1882, n. 674
3La L. 2 aprile 1882, n. 674 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le innovazioni introdotte dalla presente legge andranno in vigore col 1° gennaio 1883, e per l'esercizio del terzo quinquennio che allora comincia".
Testo in vigore dal 12 febbraio 1897 al 16 dicembre 2009
