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[1]L'Esattore non puo' procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta e' dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio o la principale residenza nel Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del Comune nel quale l'imposta e' dovuta.
[2]Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale l'imposta e' dovuta, non si procede se non in caso di insufficienza della esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune; e il procedimento, a richiesta dell'Esattore creditore, si fa, per mezzo degli Esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'articolo 33.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 1 gennaio 1883
