Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1883 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]((I comuni, per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in consorzio fra di loro.

[2]I consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

[3]Su proposta del prefetto, sentiti i Consigli comunali, e col parere favorevole del Consiglio provinciale, possono per decreto Reale riunirsi in consorzio piu' comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale.

[4]I consorzi sono rappresentati dal Collegio dei sindaci dei comuni associati sotto la presidenza del sindaco del comune capoluogo di mandamento o di distretto, ovvero del comune piu' popoloso fra gli associati)). 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 aprile 1882, n. 674

3

La L. 2 aprile 1882, n. 674 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le innovazioni introdotte dalla presente legge andranno in vigore col 1° gennaio 1883, e per l'esercizio del terzo quinquennio che allora comincia".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1883 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1883

Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1871 al 1 gennaio 1883. 63 parole tolte, 57 parole aggiunte in 6 capoversi.

I tolto: Comuni aggiunto: comuni, per gli effetti di questa tolto: Legge aggiunto: legge, possono riunirsi in tolto: Consorzio aggiunto: consorzio fra di loro.

I tolto: Consorzi aggiunto: consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal tolto: Prefetto, sentite le Deputazioni provinciali aggiunto: prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

aggiunto: Su proposta del prefetto, sentiti i Consigli comunali, e col parere favorevole del Consiglio provinciale, possono per decreto Reale riunirsi in consorzio piu' comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale.

tolto: Essiaggiunto: I consorzi sono rappresentati dal Collegio dei tolto: Sindaci dei Comuni associati, aggiunto: sindaci dei comuni associati sotto la presidenza del tolto: Sindaco del capoluogo del Mandamento o del Comune aggiunto: sindaco del comune capoluogo di mandamento o di distretto, ovvero del comune piu' popoloso fra gli associatitolto: .

tolto: I Comuni che hanno una popolazione, superiore a 60,000 abitanti, possono dividere il loro territorio in piu' Esattorie.

tolto: La divisione dovra' essere deliberata dal Consiglio comunale, ed approvata dal Prefetto, sentito il parere della Deputazione provinciale e dell'Intendente di finanza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 aprile 1882, n. 674

    La L. 2 aprile 1882, n. 674 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le innovazioni introdotte dalla presente legge andranno in vigore col 1° gennaio 1883, e per l'esercizio del terzo quinquennio che allora comincia".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art2 · fonte del testo

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