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[1]((I comuni, per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in consorzio fra di loro.
[2]I consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal prefetto, sentita la Deputazione provinciale.
[3]Su proposta del prefetto, sentiti i Consigli comunali, e col parere favorevole del Consiglio provinciale, possono per decreto Reale riunirsi in consorzio piu' comuni della medesima circoscrizione mandamentale o distrettuale.
[4]I consorzi sono rappresentati dal Collegio dei sindaci dei comuni associati sotto la presidenza del sindaco del comune capoluogo di mandamento o di distretto, ovvero del comune piu' popoloso fra gli associati)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1882, n. 674
3La L. 2 aprile 1882, n. 674 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le innovazioni introdotte dalla presente legge andranno in vigore col 1° gennaio 1883, e per l'esercizio del terzo quinquennio che allora comincia".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1883 al 16 dicembre 2009
