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[1]I Comuni, per gli effetti di questa Legge, possono riunirsi in Consorzio fra di loro.

[2]I Consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal Prefetto, sentite le Deputazioni provinciali.

[3]Essi sono rappresentati dal Collegio dei Sindaci dei Comuni associati, sotto la presidenza del Sindaco del capoluogo del Mandamento o del Comune piu' popoloso fra gli associati.

[4]I Comuni che hanno una popolazione, superiore a 60,000 abitanti, possono dividere il loro territorio in piu' Esattorie.

[5]La divisione dovra' essere deliberata dal Consiglio comunale, ed approvata dal Prefetto, sentito il parere della Deputazione provinciale e dell'Intendente di finanza.

Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 1 gennaio 1883

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art2 · fonte del testo

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