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[1]I Comuni, per gli effetti di questa Legge, possono riunirsi in Consorzio fra di loro.
[2]I Consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal Prefetto, sentite le Deputazioni provinciali.
[3]Essi sono rappresentati dal Collegio dei Sindaci dei Comuni associati, sotto la presidenza del Sindaco del capoluogo del Mandamento o del Comune piu' popoloso fra gli associati.
[4]I Comuni che hanno una popolazione, superiore a 60,000 abitanti, possono dividere il loro territorio in piu' Esattorie.
[5]La divisione dovra' essere deliberata dal Consiglio comunale, ed approvata dal Prefetto, sentito il parere della Deputazione provinciale e dell'Intendente di finanza.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 1 gennaio 1883
