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[1]((Se il comune o il consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentita la deputazione provinciale, provvede d'ufficio per un anno, e, secondo la convenienza, anche fino ad un quinquennio, per tutti gli effetti di questa legge, e coll'aggio che a carico del comune o del consorzio il prefetto stesso avra' determinato.
[2]In questo caso il prefetto avra' anche facolta', sentita la Deputazione provinciale, di riunire in uno o piu' consorzi quei comuni pei quali debba provvedere)).
Testo in vigore dal 15 gennaio 1877 al 16 dicembre 2009
