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Se il Comune od il Consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal Regolamento alla nomina dell'Esattore, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, provvede d'uffizio per un anno, per tutti gli effetti di questa Legge, e coll'aggio a carico del Comune o Consorzio dal Prefetto stesso determinato.
Testo in vigore dal 1 maggio 1871 al 15 gennaio 1877
