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[1]Nei Comuni chiusi che si avvalgono della facolta' di cui all'art. 1 sono esenti da dazio consumo gli spiriti destinati alla produzione interna di profumerie, vernici e di altri prodotti industriali diversi dai liquori e dalle bevande alcooliche, con le garanzie e le norme da determinarsi nel regolamento di cui all'art. 4.
[2]Resta del pari ferma l'esenzione spettante all'alcool denaturato, giusta l'art. 19 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.
Testo in vigore dal 14 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
