Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1913 al 16 dicembre 2009. 283 parole tolte, 20 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: I Comuni che intendono valersi delle facolta', di cui alla presente legge, debbono adottare apposite norme regolamentari, subordinatamente a quelle concernenti la riscossione della tassa governativa di fabbricazione sugli spiriti, per disciplinare piu' specialmente:
tolto: 1° l'aliquota del dazio da riscuotersi, alla introduzione nella cinta, sugli spiriti destinati alla produzione dei liquori e delle bevande alcooliche, la quale non puo' eccedere il triplo del dazio imponibile ai termini della vigente legge 7 maggio 1908, n. 248;
tolto: 2° la riscossione del dazio stesso sugli spiriti prodotti entro cinta e destinati ad essere trasformati in liquori e bevande alcooliche;
tolto: 3° l'introduzione degli spiriti destinati alle fabbriche di liquori e di bevande alcooliche che abbiano richiesto l'impianto dell'ufficio daziario in luogo, anche se gli spiriti siano prodotti entro cinta; nonche' l'esercizio ed il controllo di tali fabbriche; 4° l'introduzione e l'impiego degli spiriti destinati alla fabbricazione di prodotti diversi dai liquori e dalle bevande alcooliche, anche se gli spiriti siano prodotti entro cinta;
tolto: 5° la restituzione del dazio pagato sugli spiriti impiegati in liquori o bevande alcooliche esportati in altri Comuni od all'estero.
tolto: I regolamenti comunali summentovati debbono essere sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e quindi alla omologazione del Ministero delle finanze.
tolto: Per i Comuni nei quali la gestione daziaria e' tenuta dal Governo, potra' essere provveduto a quanto sopra nelle forme stabilite dall'art. 32 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo della Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 25 maggio 1913.
tolto: VITTORIO EMANUELE.
tolto: Facta.
tolto: Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1913-05-25;565~art4 · fonte del testo
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