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[1]Le disposizioni di cui al precedente articolo non sono applicabili e quegli esercenti di fabbriche di liquori e di bevande alcooliche di qualita' unica e costante, od aventi notevole movimento giornaliero di entrata e di uscita, tanto per il consumo interno che per l'esterno, che presentino domanda all'Amministrazione daziarla di stabilire un ufficio permanente nell'interno della fabbrica.
[2]Tali esercenti pagheranno il dazio sui liquori e sulle bevande alcooliche, destinati al consumo locale, all'uscita dalle fabbriche, in base alla tariffa ordinaria.
[3]Sono a carico dei fabbricanti che presentino la domanda, di cui al primo comma del presente articolo, le spese di personale, arredamento, riscaldamento ed illuminazione degli uffici, da impiantarsi in locali convenienti messi a disposizione dai fabbricanti stessi.
Testo in vigore dal 14 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
