Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nei Comuni chiusi il dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcooliche fabbricati entro il recinto daziario e destinati ad essere ivi consumati, di cui agli articoli 1, 9 e 12 della legge sui dazi di consumo (testo unico) 7 maggio 1908, n. 248, puo' essere riscosso mediante tassazione degli spiriti, indicati nella tariffa allegata all'anzidetto testo unico, alla introduzione nel recinto daziario od alla fabbricazione interna, in misura corrispondente alla quantita' media di liquori e di bevande alcooliche che con gli spiriti stessi si puo' fabbricare.
Testo in vigore dal 14 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
