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[1]Il Demanio e' autorizzato a cedere, verso la corresponsione di un annuo canone, l'esercizio dei diritti di pesca, insieme con tutti i proventi, derivanti dall'azienda del lago, eccetto i canoni per le connessioni dei porti o pontili di approdo e quelli dello affitto delle case ed osterie, ad un Consorzio, da costituire tra i Comuni circumlacuali, il Consorzio gia' esistente per la bonifica delle gronde del lago, i pescatori esercenti con regolare licenza ed i concessionari di porti o di altri posti di pesca inscritti nel registro della Amministrazione demaniale.
[2]Se il Consorzio non sara' costituito entro il termine che sara' all'uopo fissato dal Ministero delle finanze, dovra' essere promossa la costituzione coattiva, udite le osservazioni degli interessati.
[3]Lo statuto, da approvarsi con decreto Reale, provvedera' all'ordinamento della rappresentanza consorziale in maniera che la meta' almeno dei componenti tale rappresentanza sia scelta tra i pescatori ed i concessionari di pesche; e stabilira' le norme pel funzionamento del Consorzio e per la vigilanza governativa sull'azienda.
[4]Il canone da corrispondersi al Demanio sara' ragguagliato al terzo degli utili netti annuali.
[5]Il Consorzio eroghera' i proventi netti di sua spettanza in opere di miglioramento e sviluppo dell'attivita' dell'azienda, osservando i metodi che saranno tracciati dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, d'accordo col Ministero delle finanze, previo avviso degli uffici competenti in materia di piscicoltura.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1917 al 22 luglio 1964
