All'articolo 5 della legge 23 dicembre 1917, n. 2043, e' aggiunto il seguente: Articolo 5-bis. - "Il taglio delle canne e dell'erba palustre (candelone) nelle acque del lago e nella zona compresa tra il litorale e i confini dei fondi privati e' concesso:

  • 1)ai pescatori in possesso di licenza, senza obbligo di corresponsione alcuna, a scopo di esercizio della pesca;
  • 2)successivamente ed in via subordinata, ai proprietari frontisti nei limiti delle strette esigenze agricole del fondo. Il diritto al taglio di eventuali eccedenze e' compreso nella cessione di cui all'articolo precedente.

Testo vigente dal 7 luglio 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-06-13;476~art2 · fonte del testo

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