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[1]L'articolo 28 della legge 15 giugno 1865 sulla privativa dei sali e tabacchi, e' modificato come segue:
[2]«Art. 28. Sono ritenuti colpevoli di contrabbando:
[3]1. Quelli che producono, fabbricano, o preparano sale e tabacco senza aver adempiuto le condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti. In questi casi i contravventori, oltre alla pena del contrabbando, perdono tutti gli utensili destinati alla fabbricazione;
[4]2. Quelli che in contravvenzione al divieto di cui all'articolo 19 della presente legge, vendono, cedono, o acquistano sali dati dalle finanze a prezzi eccezionali;
[5]3. Quelli che producono, fabbricano, preparano, o spacciano al pubblico ogni altra sostanza collo scopo di surrogarla all'uso del tabacco da fumo e da fiuto.
[6]In questi casi la multa e' la meta' di quella determinata nei precedenti articoli 23 e 24;
[7]4. Quelli che detengono meccanismi ed utensili preordinati alla manipolazione del tabacco. In questo caso la multa e' la meta' di quella determinata al n. 4 del precedente articolo 23». 8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764
8Il Regio Decreto 15 ottobre 1922, n. 1764 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati e avranno vigore i seguenti testi di leggi e regolamenti relativi ai monopoli industriali dello Stato italiano con le modificazioni e aggiunte portate dagli articoli 2 e seguenti del presente decreto. I. - Disposizioni generali e promiscue: [...] e) legge 2 aprile 1886, n. 3754 (articoli 22, 26, 27, tabella E)".
Testo in vigore dal 1 febbraio 1923 al 13 luglio 1924
