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[1]L'articolo 28 della legge 15 giugno 1865 sulla privativa dei sali e tabacchi, e' modificato come segue:

[2]«Art. 28. Sono ritenuti colpevoli di contrabbando:

[3]1. Quelli che producono, fabbricano, o preparano sale e tabacco senza aver adempiuto le condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti. In questi casi i contravventori, oltre alla pena del contrabbando, perdono tutti gli utensili destinati alla fabbricazione;

[4]2. Quelli che in contravvenzione al divieto di cui all'articolo 19 della presente legge, vendono, cedono, o acquistano sali dati dalle finanze a prezzi eccezionali;

[5]3. Quelli che producono, fabbricano, preparano, o spacciano al pubblico ogni altra sostanza collo scopo di surrogarla all'uso del tabacco da fumo e da fiuto.

[6]In questi casi la multa e' la meta' di quella determinata nei precedenti articoli 23 e 24;

[7]4. Quelli che detengono meccanismi ed utensili preordinati alla manipolazione del tabacco. In questo caso la multa e' la meta' di quella determinata al n. 4 del precedente articolo 23».

Testo in vigore dal 2 aprile 1886 al 7 novembre 1922

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1886-04-02;3754~art26 · fonte del testo

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