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[1]Per le carni salate, il burro salato e i formaggi, prodotti nei luoghi dov'e' in vigore la privativa del sale, e che si esportano all'estero, la restituzione della tassa sul sale si effettuera' nella misura indicata nella tabella Allegato E, che fa parte integrante della presente legge.
[2]E' convalidato, pel tempo anteriore alla presente legge, il R. decreto 11 gennaio 1885, n. 2881 (Serie 3ª), che concesse pei formaggi di Tenda e dei luoghi limitrofi e per lo stracchino di Milano esportati all'estero, la restituzione della tassa sul sale nella misura seguente:
[3]Per ogni quintale di formaggio denominato: ( Gruyere............. L. 2 20 di tenda < ( Castelmagno, bruss e fontina... » 1 20 stracchino di Milano............... » 1 20
Testo in vigore dal 2 aprile 1886 al 1 febbraio 1923
