[1]Il prezzo di vendita del sale comune, macinato e raffinato, e' diminuito di centesimi venti per chilogramma.
[2]E' approvata la tariffa dei prezzi di vendita delle varie qualita' di sale contenuta nella tabella Allegato D, che fa parte integrante della presente legge.
Testo vigente dal 2 aprile 1886
