[1]E' data facolta' al Ministro delle Finanze, udito il Consiglio di Stato, di estendere temporaneamente l'obbligo della bolla di circolazione per l'alcool di forza superiore a 75 gradi dell'alcoolometro ufficiale e in quantita' superiore a un ettolitro viaggiante nell'interno del territorio, applicando le discipline generali del regolamento doganale per la circolazione nella zona doganale.

[2]Il Governo pubblichera', entro due mesi dalla data della promulgazione della presente legge, un elenco dei comuni compresi nelle zone doganali di sorveglianza stabilite in forza delle vigenti leggi.

Testo vigente dal 2 aprile 1886

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1886-04-02;3754~art16 · fonte del testo

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