[1]Per la sorveglianza sulle dogane, sulle privative, sul dazio di consumo e sulle Imposte di produzione, l'Amministrazione potra' mantenere, nei limiti della forza organica del Corpo delle guardie di finanza, e della relativa spesa, un contingente sedentario, costituito di agenti del Corpo non piu' adatti al servizio attivo, o di individui congedati dal Corpo medesimo per fine di ferma o per riforma, che possono essere riammessi, purche' abbiano i necessari requisiti, escluso quello dell'eta'.
[2]Visto d'ordine di S. M. Il Ministro delle Finanze Magliani.
Testo vigente dal 2 aprile 1886
