Il termine di prescrizione delle vincite, di cui all'articolo 18 del precitato decreto 10 aprile 1881, e' ridotto a giorni trenta, salvo ai giuocatori il diritto di denunziare la vincita entro il detto termine, riservandosi di produrre il biglietto nei successivi due mesi.
Testo vigente dal 2 aprile 1886
