L'articolo 34 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi le lire 100.000. Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle denunciate agli effetti dell'articolo 26, nonche' quelle fino a lire 100.000 per il pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi sufficienti, e' disposto dalle intendenze di finanza sedi di archivio. A tale effetto i giuocatori debbono presentare alle intendenze di finanza, direttamente o per mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta. L'intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione. Ai fini dell'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti, la commissione di cui all'articolo 24 si riunisce tutte le volte che sia necessario. Quando sorga dubbio sulla regolarita' della vincita e, in ogni caso, qualunque sia l'importo di essa, quando le giuocate siano mancanti di una o piu' bollette legate, le bollette vincenti, ove l'interessato non preferisca, presentarle personalmente all'intendenza sede di archivio, debbono essere ritirate dal ricevitore, che ne rilascia ricevuta e le trasmette all'intendenza predetta. Incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dell'aggio, il ricevitore che, nei casi previsti dal presente articolo, si rifiuta di ritirare le bollette vincenti, per l'inoltro all'intendenza di finanza competente".

Testo vigente dal 5 gennaio 1970

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-12-24;1003~art1 · fonte del testo

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