Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' data facolta' agli Istituti di emissione e alle loro Casse di risparmio ed alle Casse di risparmio ordinarie di consentire alla Camera agrumaria, in rispondenza alle quantita' di citrato e di agrocotto che la medesima possiede, sovvenzioni garantite da pegno sulla merce o da privilegio speciale, nella misura che sara' anno per anno stabilita, e, occorrendo, variata con decreto del ministro per l'industria ed il commercio, di concerto col ministro del tesoro. 2
[2]In nessun caso tale misura potra' superare i tre quarti del prezzo di vendita del citrato.
[3]Le modalita' tutte delle operazioni previste dal 1° comma del presente articolo saranno stabilite ed occorrendo variate d'accordo tra i ministri delle finanze, del tesoro e del commercio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 15 ottobre 1923, n. 2314, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "La facolta' concessa agli istituti di credito indicati allo art. 11 della legge 7 aprile 1921, n. 647 di fare sovvenzioni alla Camera e' abrogata".
Testo in vigore dal 29 novembre 1923 al 16 dicembre 2009
