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[1]E' data facolta' agli Istituti di emissione e alle loro Casse di risparmio ed alle Casse di risparmio ordinarie di consentire alla Camera agrumaria, in rispondenza alle quantita' di citrato e di agrocotto che la medesima possiede, sovvenzioni garantite da pegno sulla merce o da privilegio speciale, nella misura che sara' anno per anno stabilita, e, occorrendo, variata con decreto del ministro per l'industria ed il commercio, di concerto col ministro del tesoro.

[2]In nessun caso tale misura potra' superare i tre quarti del prezzo di vendita del citrato.

[3]Le modalita' tutte delle operazioni previste dal 1° comma del presente articolo saranno stabilite ed occorrendo variate d'accordo tra i ministri delle finanze, del tesoro e del commercio.

Testo in vigore dal 2 giugno 1921 al 29 novembre 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1921-04-07;647~art11 · fonte del testo

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