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[1]I possessori di fabbricati che non uniscono alla scheda i documenti indicati nell'articolo precedente, incorrono in una sopratassa corrispondente al 10 per cento dell'imposta erariale principale di un anno sul fabbricato oggetto della denuncia. 1
[2]Restano ferme le altre sanzioni penali contenute nella legge 23 giugno 1873, N. 1444.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 giugno 1893, n. 331
1La L. 29 giugno 1893, n. 331 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Sono condonate le sopratasse liquidate od inscritte a ruolo, ma non pagate per omessa od inesatta od infedele denunzia dei redditi di ricchezza mobile e di quelli dei fabbricati, stabilite dalla legge 23 giugno 1873 n. 1444 e dall'art. 5 della legge 11 luglio 1889 n. 6214. Non saranno applicate le sopratasse gia' incorse al 23 aprile 1893, e non ancora accertate, per inesattezza od omissioni od infedelta' di denuncia di redditi mobiliari e di fabbricati; purche' in quest'ultimo caso entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, venga riparato all'omissione".
Testo in vigore dal 15 luglio 1893 al 22 dicembre 2008
