Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1893 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]I possessori di fabbricati che non uniscono alla scheda i documenti indicati nell'articolo precedente, incorrono in una sopratassa corrispondente al 10 per cento dell'imposta erariale principale di un anno sul fabbricato oggetto della denuncia. 1

[2]Restano ferme le altre sanzioni penali contenute nella legge 23 giugno 1873, N. 1444.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 giugno 1893, n. 331

1

La L. 29 giugno 1893, n. 331 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Sono condonate le sopratasse liquidate od inscritte a ruolo, ma non pagate per omessa od inesatta od infedele denunzia dei redditi di ricchezza mobile e di quelli dei fabbricati, stabilite dalla legge 23 giugno 1873 n. 1444 e dall'art. 5 della legge 11 luglio 1889 n. 6214. Non saranno applicate le sopratasse gia' incorse al 23 aprile 1893, e non ancora accertate, per inesattezza od omissioni od infedelta' di denuncia di redditi mobiliari e di fabbricati; purche' in quest'ultimo caso entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, venga riparato all'omissione".

Testo in vigore dal 15 luglio 1893 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1893

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1889 al 15 luglio 1893.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 giugno 1893, n. 331

    La L. 29 giugno 1893, n. 331 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Sono condonate le sopratasse liquidate od inscritte a ruolo, ma non pagate per omessa od inesatta od infedele denunzia dei redditi di ricchezza mobile e di quelli dei fabbricati, stabilite dalla legge 23 giugno 1873 n. 1444 e dall'art. 5 della legge 11 luglio 1889 n. 6214. Non saranno applicate le sopratasse gia' incorse al 23 aprile 1893, e non ancora accertate, per inesattezza od omissioni od infedelta' di denuncia di redditi mobiliari e di fabbricati; purche' in quest'ultimo caso entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, venga riparato all'omissione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1889-07-11;6214~art5 · fonte del testo

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